PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e obiettivi).

      1. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è questione di preminente interesse nazionale.
      2. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne ricostruisce e tutela l'equilibrio idraulico, fisico e morfologico, ne risana e preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque rimuovendo le cause e invertendo i processi in atto di dissesto idraulico fisico e morfologico e di degrado biologico e chimico e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dei princìpi dello sviluppo sostenibile, dell'Agenda 21 di azioni per lo sviluppo sostenibile del mondo, definita dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno del 1992, e nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della regione.
      3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione e gli enti locali.
      4. La salvaguardia fisica ed ambientale della laguna di Venezia e dei centri abitati, da attivare attraverso il piano di bacino e il programma di interventi finalizzati al riequilibrio e al risanamento di cui agli articoli 2 e 3, nonché mediante il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, da sottoporre a valutazione di impatto ambientale strategica, di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ha come obiettivi principali l'eliminazione o la riduzione dei fenomeni erosivi, delle acque alte, riducendo i livelli e le ampiezze di marea e dell'inquinamento

 

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in particolare attraverso i seguenti interventi prioritari e preliminari:

          a) interventi integrati per insulae di innalzamento delle parti più basse del centro storico e degli altri centri abitati dell'estuario, da attuare in connessione con la manutenzione urbana di cui al comma 9;

          b) riduzione a livello normale, relativo all'equilibrio precedente agli scavi che hanno innescato i processi erosivi ancora in atto, dei fondali profondamente erosi dalle correnti nelle bocche di porto nonché nei canali di Malamocco, di San Niccolò e di Chioggia, assicurando la funzionalità dei canali di accesso alla portualità lagunare;

          c) adeguamento, anche sperimentale, della configurazione dei moli ai fini di riequilibrio idraulico e fisico;

          d) apertura delle valli da pesca all'espansione di marea, manutenzione della rete dei canali periferici del bacino lagunare;

          e) consolidamento delle difese a mare, rafforzamento dei marginamenti urbani, ripascimento dei litorali in particolare attraverso opere nei bacini fluviali in grado di ripristinare l'afflusso di sedimenti a mare;

          f) interventi diffusi di innesco del ripristino morfologico dell'ecosistema lagunare;

          g) progressiva estromissione del trasporto di prodotti petroliferi e derivati dalla laguna;

          h) risanamento delle acque della laguna, dei relativi fondali, sedimenti inquinati e del bacino idrografico immediatamente sversante;

          i) prevenzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e idrico proveniente dalle zone produttive e bonifica dei siti industriali più degradati e messa in sicurezza dell'ambiente lagunare dagli effetti dell'inquinamento prodotto dai siti inquinati;

 

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          l) regolamentazione della navigazione in laguna anche in deroga alle competenze e alle normative vigenti, per ridurre il moto ondoso e l'inquinamento attraverso la regolamentazione della velocità delle imbarcazioni, della potenza e del tipo dei motori, del tipo di combustibili, della forma degli scafi;

          m) opere di regolazione dei livelli di marea alle bocche di porto.

      5. Il programma degli interventi dovrà comunque prevedere:

          a) interventi di approvvigionamento idrico;

          b) istituzione del parco della laguna di Venezia.

      6. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere a), b), c) e l) del comma 4 è di competenza del comune di Venezia; l'attuazione degli obiettivi di cui alle lettere d), e), f), g) e m) del comma 4 è di competenza dello Stato. L'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera h) del comma 4 e alla lettera a) del comma 5 è di competenza della regione Veneto. L'esecuzione degli interventi previsti alla lettera i) del comma 4 è di competenza della provincia di Venezia, del comune di Venezia e degli altri comuni della conterminazione lagunare. In relazione all'obiettivo di cui alla lettera e) del comma 4, l'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico, nei piani di bacino, nei piani stralcio e in ogni progetto e intervento, deve garantire il ripristino della portata dei sedimenti, interrotta dalle numerose opere che hanno alterato il regime fluviale.
      7. All'attuazione della lettera b) del comma 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con proprio decreto.
      8. La valutazione dell'opportunità degli interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto di cui alla lettera m) del comma 4 nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità, è subordinata alla verifica e alla valutazione, da parte del Comitato di cui all'articolo 3, dei risultati ottenuti con

 

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la realizzazione delle opere prioritarie e preliminari di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del comma 4, alla risultanza della valutazione di impatto ambientale del progetto e delle alternative possibili, all'adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere h) del comma 4 e a) del comma 5, alla preventiva verifica di un piano economico di disponibilità finanziaria temporalizzata, atti a garantire l'esecuzione degli interventi prioritari e preliminari e di tutti gli altri interventi previsti dal piano di bacino e dal programma degli interventi, nonché all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e di Chioggia ovvero della città metropolitana, quando costituita.
      9. La manutenzione urbana della città, considerate le particolari condizioni fisiche e strutturali della città d'acqua, si attua attraverso un complesso di interventi quali:

          a) interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia, quali in particolare scavo e smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria esistente con la messa a norma degli scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi a rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii, opere di innalzamento delle pavimentazioni delle insulae;

          b) la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, la nuova edificazione e l'acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, ovvero interventi sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico: università, aziende sanitarie locali, ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fondazioni, enti religiosi previa convenzione con il comune di Venezia;

          c) la predisposizione di un piano di sicurezza antincendio, considerata la particolare struttura urbana ed edilizia di Venezia e Chioggia;

          d) i provvedimenti per ridurre il moto ondoso nei canali e rii navigabili e per

 

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ridurre l'inquinamento dei motori e dei combustibili;

          e) il restauro e la ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico.

      10. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere a), c) e d) del comma 9 è di competenza del comune di Venezia; l'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera e) del comma 9 è di competenza dello Stato.
      11. La rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana, al fine di assicurare il mantenimento della residenza nel centro storico di Venezia, invertendo la tendenza all'esodo della popolazione, e di avviare una nuova fase dello sviluppo economico dell'area veneziana si realizza attraverso:

          a) misure per incentivare la residenza nel centro storico veneziano, consistenti in contributi per il restauro del patrimonio immobiliare privato e per l'acquisto della prima casa, integrazione del canone di locazione per i redditi più bassi, la facoltà di esercitare il diritto di prelazione da parte del comune di Venezia nel trasferimento di immobili ad uso residenziale, modalità di recupero delle unità immobiliari non utilizzate o utilizzabili a seguito di opere di restauro;

          b) contributi per l'acquisizione di aree site nel comune di Venezia da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse ed eventuali bonifiche;

          c) incentivi e agevolazioni alle aziende pubbliche e private ecocompatibili localizzate nel centro storico di Venezia e nelle isole dell'estuario per recuperare il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana della città;

          d) contributi per la realizzazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo delle attività portuali ed intermodali dell'area veneziana;

          e) contributi per il potenziamento del sistema dei collegamenti tra Venezia insulare e la terraferma con priorità alla mobilità su rotaia con le connesse intermodalità con il trasporto acqueo nella

 

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città insulare e con il trasporto su gomma nell'entroterra;

          f) incentivi per lo sviluppo di attività economiche di acquacoltura e per la pesca in laguna e di produzioni agricole nelle isole;

          g) incentivi per l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico ed ecocompatibili;

          h) concessione di contributi per la riconversione ecologica di imprese o di sistemi di imprese;

          i) restauro, ristrutturazione, riutilizzo valorizzazione e gestione di immobili demaniali, anche di carattere storico ed artistico, siti nei comuni di Venezia, Chioggia, Mira e Cavallino;

          l) restauro, ristrutturazione, riutilizzo, valorizzazione e gestione del patrimonio storico, architettonico e vallivo costituito dai casoni lagunari in tutta la laguna di Venezia.

      12. L'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera d) del comma 11 è di competenza dello Stato in accordo con l'Autorità portuale di Venezia e con l'Azienda speciale per il porto di Chioggia. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere a), b), c), e) e g) del comma 10 è di competenza del comune di Venezia.
      13. L'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera f) del comma 11 è di competenza della provincia di Venezia o della città metropolitana in accordo con i comuni di Venezia e Chioggia; l'attuazione degli obiettivi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 11 compete ai comuni interessati.
      14. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi di cui al comma 2, è quello rappresentato dai comuni della conterminazione lagunare comprendente: Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave.
      15. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi di cui al comma 4, lettere f) e h), è quello rappresentato dal bacino

 

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idrografico immediatamente sversante in laguna.
      16. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi di cui al comma 9, e al comma 11, lettere a), c), ed e) è quello delimitato dalla conterminazione lagunare; quello di cui al comma 4, lettere b), d) e f), è esteso all'intero comune di Venezia.
      17. Per gli interventi di competenza del comune di Chioggia, gli stanziamenti annui sono decisi dal Comitato di cui all'articolo 3, in base ai programmi predisposti dall'ufficio di piano in accordo con il comune di Chioggia, e comunque per un valore non inferiore al 15 per cento dell'intero finanziamento previsto per gli interventi di cui al comma 9.

Art. 2.
(Bacino speciale integrato della laguna di Venezia).

      1. È istituito, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il bacino speciale integrato della laguna di Venezia comprendente la laguna stessa e il relativo bacino scolante.
      2. Il Comitato di cui all'articolo 3 individua la perimetrazione del bacino, avvalendosi dell'ufficio di piano di cui all'articolo 4, e approva il relativo piano di riequilibrio idromorfologico e di risanamento.
      3. Il piano di bacino è elaborato dall'ufficio di piano di cui all'articolo 4, in collaborazione con la regione.

Art. 3.
(Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia).

      1. È istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, di seguito denominato «Comitato», costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della

 

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ricerca, dal presidente e da un altro rappresentante della giunta regionale del Veneto, dal presidente della provincia di Venezia ovvero dal sindaco della città metropolitana una volta costituita e dai sindaci dei comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino e Mira. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a presiedere il Comitato il sindaco di Venezia ovvero il sindaco della città metropolitana una volta costituita.
      2. Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato alle acque di Venezia, che assicura, altresì, attraverso l'ufficio di piano previsto dall'articolo 4, la funzione di segreteria del Comitato stesso.
      3. Al Comitato sono demandate l'approvazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano e dei relativi programmi di attuazione, l'adozione e l'approvazione del piano del bacino integrato e l'approvazione dei programmi triennali e annuali degli interventi di attuazione secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 4, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi, nonché la fissazione dei termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze, con possibilità di revoca o di intervento in via sostitutiva in caso di inadempienza.
      4. Il Comitato trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sugli eventuali ritardi o difficoltà e sulle misure da adottare per superarli, affinché le competenti Commissioni possano esaminarla e formulare eventuali indirizzi al Governo ai fini della presentazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.
      5. Il Comitato adotta un regolamento per il suo funzionamento.

Art. 4.
(Piano di bacino e programma degli interventi).

      1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato adotta il piano di

 

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bacino, da aggiornare ogni cinque anni, secondo le modalità di cui all'articolo 2, approva il primo programma triennale e annuale degli interventi ad esso coerente e provvede alla ripartizione per priorità e per settori delle risorse disponibili.
      2. Il piano di bacino adottato è pubblicato il giorno stesso nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto, nonché nell'albo pretorio dei comuni indicati all'articolo 1, comma 13. Entro due mesi dalla data della pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al piano che è successivamente approvato in via definitiva.
      3. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato approva gli indirizzi generali per la redazione del piano di bacino e del programma degli interventi, nonché il primo programma annuale degli interventi e provvede alla relativa ripartizione delle risorse.
      4. È istituito presso il Magistrato alle acque di Venezia l'ufficio di piano che ha lo scopo di:

          a) predisporre e aggiornare il piano di bacino secondo le modalità di cui all'articolo 2;

          b) predisporre e aggiornare periodicamente il programma degli interventi;

          c) fissare i tempi di attuazione degli interventi in rapporto alle priorità decise dal Comitato, sulla base di programmi triennali di attuazione;

          d) porre in essere studi, ricerche e sperimentazioni riguardanti le opere necessarie alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna nonché, nei casi in cui il Comitato lo ritenga necessario, progettare parte delle opere individuate dal programma degli interventi;

          e) provvedere alla raccolta e all'elaborazione dei dati e alla loro divulgazione al pubblico.

      5. La pianta organica dell'ufficio di piano è definita dal Comitato. Il relativo personale è reclutato attraverso appositi

 

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concorsi o il comando di personale qualificato proveniente dagli enti locali e da altri enti pubblici, nonché mediante il conferimento di incarichi di esperti anche esterni alla pubblica amministrazione. La composizione dell'ufficio dovrà comunque assicurare la presenza delle competenze disciplinari necessarie all'espletamento dei compiti definiti dalla presente legge; in ogni caso dovranno essere rappresentate le competenze pianificatorie, programmatorie, geomorfologiche e sedimentologiche, idrauliche, ecologiche, biologiche, botaniche, paesaggistiche, chimiche, tecnologiche, giuridiche e amministrative. A tale fine, sono in particolare trasferiti all'ufficio di piano il personale del Magistrato alle acque già addetto alla gestione delle leggi speciali per Venezia, il sistema informativo predisposto per i dati e le elaborazioni sulla salvaguardia di Venezia e della laguna, nonché il personale e le attrezzature del sistema di coordinamento e di controllo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni.
      6. L'ufficio di piano è diretto da un dirigente di comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il sindaco di Venezia e con il presidente della regione Veneto.
      7. Per la costituzione e il funzionamento dell'ufficio di piano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 5.
(Riordino del Magistrato alle acque di Venezia).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino del Magistrato alle acque di Venezia, istituito con la legge 5 maggio 1907, n. 257,

 

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e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) trasformazione del Magistrato delle acque di Venezia in amministrazione ad ordinamento autonomo con funzioni strumentali a quelle dello Stato, avente personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria e sottoposta alle direttive e alla vigilanza del Comitato;

          b) attribuzione al Magistrato delle acque di Venezia in via esclusiva di tutte le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della laguna riservate alle amministrazioni dello Stato, non attribuite ai sensi della legislazione vigente, e della funzione di organo tecnico di assistenza all'ufficio di piano di cui all'articolo 4, comma 4.

Art. 6.
(Riconversione ecologica dell'economia veneziana).

      1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 11, di favorire la riconversione ecologica dell'economia veneziana e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, e dalle direttive comunitarie in materia, è previsto il finanziamento di progetti e di opere, compresi quelli di iniziativa privata, tesi a ridurre o ad azzerare l'impatto delle emissioni dei fattori inquinanti dell'acqua, dell'aria e del suolo sull'ambiente lagunare, nonché a sperimentare produzioni a basso impatto ambientale.
      2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è, altresì, prevista l'erogazione di finanziamenti da parte dei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati alla realizzazione di progetti e di opere, anche di iniziativa di

 

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soggetti di diritto privato, destinati all'implementazione o all'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche, produttive e di trasporto nel territorio veneziano.
      3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, le relative norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo, in particolare, il loro raccordo con le disposizioni vigenti in materia di incentivi e di agevolazioni alle attività produttive in conformità alle norme previste dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Art. 7.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, che ha abrogato la concessione unitaria, istituita in base ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto con il concessionario, e comunque sorti anteriormente al 31 maggio 1995.
      2. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 4, lettere h) e i), il Governo su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere della regione Veneto, della provincia di Venezia e del comune di Venezia, provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al riordino della disciplina regolamentare vigente in materia, adeguandola alla legislazione vigente; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento restano in vigore le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,

 

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n. 962, e successive modificazioni, nonché le ordinanze e i decreti in vigore.
      3. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 4, lettere c) e g), il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, in conformità con la normativa comunitaria sugli incentivi per le piccole e medie imprese.
      4. Il progetto integrato ridefinito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, e il programma degli interventi integrati per il risanamento igienico edilizio della città di Venezia, sono parte integrante del programma degli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge.
      5. Il progetto per la valutazione e la gestione della sicurezza antincendio a Venezia, metodo griglie degli schemi di utilizzazione - programma Prometeo, predisposto dalla commissione nominata dal Ministero dell'interno e il piano per la rete idrica antincendio del comune di Venezia sono parte integrante del programma degli interventi di cui all'articolo 4.

Art. 8.
(Accordi di programma e conferenza dei servizi).

      1. Qualora il programma degli interventi richieda per la sua attuazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni, enti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente del Comitato, su richiesta di uno dei suoi componenti, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di accordi di programma. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalità di funzionamento e ogni altro adempimento connesso.
      2. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il soggetto promotore può richiedere al presidente del Comitato di sottoporre l'ipotesi di accordo al Comitato stesso, per l'approvazione definitiva.

 

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      3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme concernenti gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      4. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi trasmettono i progetti preliminari ai componenti del Comitato ed agli altri enti competenti a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali.
      5. Il soggetto competente alla realizzazione dell'intervento convoca una conferenza di servizi cui partecipano tutti i soggetti interessati. La conferenza valuta i progetti nel rispetto delle normative vigenti e si esprime su di essi entro due mesi dalla convocazione.
      6. L'approvazione del progetto definitivo, assunta all'unanimità in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.

Art. 9.
(Delega al Governo e disposizioni varie).

      1. I comuni della conterminazione lagunare che abbiano già adeguato la strumentazione urbanistica comunale al piano di area della laguna e dell'area veneta (PALAV) possono informare la propria strumentazione urbanistica in conformità alla legislazione urbanistica ordinaria nazionale e regionale. Sino al completamento di tale adeguamento al PALAV da parte dei comuni, resta in funzione la commissione per la salvaguardia di Venezia.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1 aventi ad oggetto:

          a) l'emanazione di un'unica disciplina della circolazione sull'acqua e del traffico,

 

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nonché delle relative autorizzazioni, nell'ambito della laguna di Venezia, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

              1) disciplinare ogni tipo di traffico con l'individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne rimangono esclusi;

              2) sottoporre alla navigazione interna ogni tipo di trasporto locale;

              3) riservare ai comuni di Venezia e Chioggia la regolamentazione della circolazione nei rii e canali a traffico esclusivamente urbano, secondo le rispettive competenze;

              4) individuare un sistema di procedura informatica per la registrazione unica di tutti i mezzi adibiti alla navigazione nella laguna di Venezia, nonché un sistema di individuazione e rilevamento degli stessi, al fine di garantire il controllo e la sicurezza della navigazione;

              5) disciplinare le materie inerenti requisiti, titoli professionali e patenti necessari per l'esercizio dei servizi di linea e non di linea e in generale per la conduzione dei mezzi;

              6) definire norme concernenti la determinazione e le caratteristiche dei natanti e degli organi di propulsione meccanica degli stessi, al fine di limitare il moto ondoso e le emanazioni inquinanti;

              7) individuare le infrazioni e le sanzioni, nonché l'attribuzione a tutti gli organi di polizia della vigilanza nell'intero ambito lagunare;

              8) definire una disciplina transitoria, in ordine ai titoli amministrativi e professionali per coloro che alla data del 1o gennaio 1997 esercitavano legittimamente servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea di persone o cose nelle acque dell'ambito lagunare;

              9) disciplinare le attività di pesca nella laguna;

          b) la sospensione ed il rilascio di immobili ad uso abitazione e la deroga alla normativa della regione Veneto relativa all'edilizia residenziale pubblica sugli

 

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alloggi finanziati con la legislazione speciale per Venezia;

          c) la cessione demaniale di immobili e di aree ubicate all'interno della conterminazione lagunare e la possibilità che il comune di Venezia eserciti il diritto di prelazione sulle aree dismesse di Porto Marghera.

Art. 10.
(Finanziamento).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dei programmi di intervento di cui alla presente legge si provvede mediante utilizzo delle proiezioni relative agli anni 2007 e 2008 degli stanziamenti iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base 3.2.3.30 «Interventi per Venezia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e 2.2.3.7 «Interventi per Venezia» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini del bilancio triennale 2006-2008.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Gli enti competenti sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito o con istituzioni finanziarie comunitarie, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato, a valere sulle risorse di cui al comma 1.

Art. 11.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogati:

          a) la legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni;

          b) la legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni;

          c) la legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni;

 

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          d) la legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni;

          e) il decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62;

          f) il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206.