1. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è questione di preminente interesse nazionale.
2. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne ricostruisce e tutela l'equilibrio idraulico, fisico e morfologico, ne risana e preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque rimuovendo le cause e invertendo i processi in atto di dissesto idraulico fisico e morfologico e di degrado biologico e chimico e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dei princìpi dello sviluppo sostenibile, dell'Agenda 21 di azioni per lo sviluppo sostenibile del mondo, definita dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno del 1992, e nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della regione.
3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione e gli enti locali.
4. La salvaguardia fisica ed ambientale della laguna di Venezia e dei centri abitati, da attivare attraverso il piano di bacino e il programma di interventi finalizzati al riequilibrio e al risanamento di cui agli articoli 2 e 3, nonché mediante il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, da sottoporre a valutazione di impatto ambientale strategica, di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ha come obiettivi principali l'eliminazione o la riduzione dei fenomeni erosivi, delle acque alte, riducendo i livelli e le ampiezze di marea e dell'inquinamento
a) interventi integrati per insulae di innalzamento delle parti più basse del centro storico e degli altri centri abitati dell'estuario, da attuare in connessione con la manutenzione urbana di cui al comma 9;
b) riduzione a livello normale, relativo all'equilibrio precedente agli scavi che hanno innescato i processi erosivi ancora in atto, dei fondali profondamente erosi dalle correnti nelle bocche di porto nonché nei canali di Malamocco, di San Niccolò e di Chioggia, assicurando la funzionalità dei canali di accesso alla portualità lagunare;
c) adeguamento, anche sperimentale, della configurazione dei moli ai fini di riequilibrio idraulico e fisico;
d) apertura delle valli da pesca all'espansione di marea, manutenzione della rete dei canali periferici del bacino lagunare;
e) consolidamento delle difese a mare, rafforzamento dei marginamenti urbani, ripascimento dei litorali in particolare attraverso opere nei bacini fluviali in grado di ripristinare l'afflusso di sedimenti a mare;
f) interventi diffusi di innesco del ripristino morfologico dell'ecosistema lagunare;
g) progressiva estromissione del trasporto di prodotti petroliferi e derivati dalla laguna;
h) risanamento delle acque della laguna, dei relativi fondali, sedimenti inquinati e del bacino idrografico immediatamente sversante;
i) prevenzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e idrico proveniente dalle zone produttive e bonifica dei siti industriali più degradati e messa in sicurezza dell'ambiente lagunare dagli effetti dell'inquinamento prodotto dai siti inquinati;
l) regolamentazione della navigazione in laguna anche in deroga alle competenze e alle normative vigenti, per ridurre il moto ondoso e l'inquinamento attraverso la regolamentazione della velocità delle imbarcazioni, della potenza e del tipo dei motori, del tipo di combustibili, della forma degli scafi;
m) opere di regolazione dei livelli di marea alle bocche di porto.
5. Il programma degli interventi dovrà comunque prevedere:
a) interventi di approvvigionamento idrico;
b) istituzione del parco della laguna di Venezia.
6. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere a), b), c) e l) del comma 4 è di competenza del comune di Venezia; l'attuazione degli obiettivi di cui alle lettere d), e), f), g) e m) del comma 4 è di competenza dello Stato. L'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera h) del comma 4 e alla lettera a) del comma 5 è di competenza della regione Veneto. L'esecuzione degli interventi previsti alla lettera i) del comma 4 è di competenza della provincia di Venezia, del comune di Venezia e degli altri comuni della conterminazione lagunare. In relazione all'obiettivo di cui alla lettera e) del comma 4, l'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico, nei piani di bacino, nei piani stralcio e in ogni progetto e intervento, deve garantire il ripristino della portata dei sedimenti, interrotta dalle numerose opere che hanno alterato il regime fluviale.
7. All'attuazione della lettera b) del comma 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con proprio decreto.
8. La valutazione dell'opportunità degli interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto di cui alla lettera m) del comma 4 nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità, è subordinata alla verifica e alla valutazione, da parte del Comitato di cui all'articolo 3, dei risultati ottenuti con
a) interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia, quali in particolare scavo e smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria esistente con la messa a norma degli scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi a rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii, opere di innalzamento delle pavimentazioni delle insulae;
b) la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, la nuova edificazione e l'acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, ovvero interventi sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico: università, aziende sanitarie locali, ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fondazioni, enti religiosi previa convenzione con il comune di Venezia;
c) la predisposizione di un piano di sicurezza antincendio, considerata la particolare struttura urbana ed edilizia di Venezia e Chioggia;
d) i provvedimenti per ridurre il moto ondoso nei canali e rii navigabili e per
e) il restauro e la ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico.
10. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere a), c) e d) del comma 9 è di competenza del comune di Venezia; l'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera e) del comma 9 è di competenza dello Stato.
11. La rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana, al fine di assicurare il mantenimento della residenza nel centro storico di Venezia, invertendo la tendenza all'esodo della popolazione, e di avviare una nuova fase dello sviluppo economico dell'area veneziana si realizza attraverso:
a) misure per incentivare la residenza nel centro storico veneziano, consistenti in contributi per il restauro del patrimonio immobiliare privato e per l'acquisto della prima casa, integrazione del canone di locazione per i redditi più bassi, la facoltà di esercitare il diritto di prelazione da parte del comune di Venezia nel trasferimento di immobili ad uso residenziale, modalità di recupero delle unità immobiliari non utilizzate o utilizzabili a seguito di opere di restauro;
b) contributi per l'acquisizione di aree site nel comune di Venezia da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse ed eventuali bonifiche;
c) incentivi e agevolazioni alle aziende pubbliche e private ecocompatibili localizzate nel centro storico di Venezia e nelle isole dell'estuario per recuperare il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana della città;
d) contributi per la realizzazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo delle attività portuali ed intermodali dell'area veneziana;
e) contributi per il potenziamento del sistema dei collegamenti tra Venezia insulare e la terraferma con priorità alla mobilità su rotaia con le connesse intermodalità con il trasporto acqueo nella
f) incentivi per lo sviluppo di attività economiche di acquacoltura e per la pesca in laguna e di produzioni agricole nelle isole;
g) incentivi per l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico ed ecocompatibili;
h) concessione di contributi per la riconversione ecologica di imprese o di sistemi di imprese;
i) restauro, ristrutturazione, riutilizzo valorizzazione e gestione di immobili demaniali, anche di carattere storico ed artistico, siti nei comuni di Venezia, Chioggia, Mira e Cavallino;
l) restauro, ristrutturazione, riutilizzo, valorizzazione e gestione del patrimonio storico, architettonico e vallivo costituito dai casoni lagunari in tutta la laguna di Venezia.
12. L'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera d) del comma 11 è di competenza dello Stato in accordo con l'Autorità portuale di Venezia e con l'Azienda speciale per il porto di Chioggia. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere a), b), c), e) e g) del comma 10 è di competenza del comune di Venezia.
13. L'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera f) del comma 11 è di competenza della provincia di Venezia o della città metropolitana in accordo con i comuni di Venezia e Chioggia; l'attuazione degli obiettivi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 11 compete ai comuni interessati.
14. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi di cui al comma 2, è quello rappresentato dai comuni della conterminazione lagunare comprendente: Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave.
15. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi di cui al comma 4, lettere f) e h), è quello rappresentato dal bacino
1. È istituito, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il bacino speciale integrato della laguna di Venezia comprendente la laguna stessa e il relativo bacino scolante.
2. Il Comitato di cui all'articolo 3 individua la perimetrazione del bacino, avvalendosi dell'ufficio di piano di cui all'articolo 4, e approva il relativo piano di riequilibrio idromorfologico e di risanamento.
3. Il piano di bacino è elaborato dall'ufficio di piano di cui all'articolo 4, in collaborazione con la regione.
1. È istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, di seguito denominato «Comitato», costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato adotta il piano di
a) predisporre e aggiornare il piano di bacino secondo le modalità di cui all'articolo 2;
b) predisporre e aggiornare periodicamente il programma degli interventi;
c) fissare i tempi di attuazione degli interventi in rapporto alle priorità decise dal Comitato, sulla base di programmi triennali di attuazione;
d) porre in essere studi, ricerche e sperimentazioni riguardanti le opere necessarie alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna nonché, nei casi in cui il Comitato lo ritenga necessario, progettare parte delle opere individuate dal programma degli interventi;
e) provvedere alla raccolta e all'elaborazione dei dati e alla loro divulgazione al pubblico.
5. La pianta organica dell'ufficio di piano è definita dal Comitato. Il relativo personale è reclutato attraverso appositi
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino del Magistrato alle acque di Venezia, istituito con la legge 5 maggio 1907, n. 257,
a) trasformazione del Magistrato delle acque di Venezia in amministrazione ad ordinamento autonomo con funzioni strumentali a quelle dello Stato, avente personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria e sottoposta alle direttive e alla vigilanza del Comitato;
b) attribuzione al Magistrato delle acque di Venezia in via esclusiva di tutte le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della laguna riservate alle amministrazioni dello Stato, non attribuite ai sensi della legislazione vigente, e della funzione di organo tecnico di assistenza all'ufficio di piano di cui all'articolo 4, comma 4.
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 11, di favorire la riconversione ecologica dell'economia veneziana e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, e dalle direttive comunitarie in materia, è previsto il finanziamento di progetti e di opere, compresi quelli di iniziativa privata, tesi a ridurre o ad azzerare l'impatto delle emissioni dei fattori inquinanti dell'acqua, dell'aria e del suolo sull'ambiente lagunare, nonché a sperimentare produzioni a basso impatto ambientale.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è, altresì, prevista l'erogazione di finanziamenti da parte dei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati alla realizzazione di progetti e di opere, anche di iniziativa di
1. Per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, che ha abrogato la concessione unitaria, istituita in base ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto con il concessionario, e comunque sorti anteriormente al 31 maggio 1995.
2. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 4, lettere h) e i), il Governo su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere della regione Veneto, della provincia di Venezia e del comune di Venezia, provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al riordino della disciplina regolamentare vigente in materia, adeguandola alla legislazione vigente; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento restano in vigore le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
1. Qualora il programma degli interventi richieda per la sua attuazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni, enti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente del Comitato, su richiesta di uno dei suoi componenti, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di accordi di programma. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalità di funzionamento e ogni altro adempimento connesso.
2. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il soggetto promotore può richiedere al presidente del Comitato di sottoporre l'ipotesi di accordo al Comitato stesso, per l'approvazione definitiva.
1. I comuni della conterminazione lagunare che abbiano già adeguato la strumentazione urbanistica comunale al piano di area della laguna e dell'area veneta (PALAV) possono informare la propria strumentazione urbanistica in conformità alla legislazione urbanistica ordinaria nazionale e regionale. Sino al completamento di tale adeguamento al PALAV da parte dei comuni, resta in funzione la commissione per la salvaguardia di Venezia.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1 aventi ad oggetto:
a) l'emanazione di un'unica disciplina della circolazione sull'acqua e del traffico,
1) disciplinare ogni tipo di traffico con l'individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne rimangono esclusi;
2) sottoporre alla navigazione interna ogni tipo di trasporto locale;
3) riservare ai comuni di Venezia e Chioggia la regolamentazione della circolazione nei rii e canali a traffico esclusivamente urbano, secondo le rispettive competenze;
4) individuare un sistema di procedura informatica per la registrazione unica di tutti i mezzi adibiti alla navigazione nella laguna di Venezia, nonché un sistema di individuazione e rilevamento degli stessi, al fine di garantire il controllo e la sicurezza della navigazione;
5) disciplinare le materie inerenti requisiti, titoli professionali e patenti necessari per l'esercizio dei servizi di linea e non di linea e in generale per la conduzione dei mezzi;
6) definire norme concernenti la determinazione e le caratteristiche dei natanti e degli organi di propulsione meccanica degli stessi, al fine di limitare il moto ondoso e le emanazioni inquinanti;
7) individuare le infrazioni e le sanzioni, nonché l'attribuzione a tutti gli organi di polizia della vigilanza nell'intero ambito lagunare;
8) definire una disciplina transitoria, in ordine ai titoli amministrativi e professionali per coloro che alla data del 1o gennaio 1997 esercitavano legittimamente servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea di persone o cose nelle acque dell'ambito lagunare;
9) disciplinare le attività di pesca nella laguna;
b) la sospensione ed il rilascio di immobili ad uso abitazione e la deroga alla normativa della regione Veneto relativa all'edilizia residenziale pubblica sugli
c) la cessione demaniale di immobili e di aree ubicate all'interno della conterminazione lagunare e la possibilità che il comune di Venezia eserciti il diritto di prelazione sulle aree dismesse di Porto Marghera.
1. All'onere derivante dall'attuazione dei programmi di intervento di cui alla presente legge si provvede mediante utilizzo delle proiezioni relative agli anni 2007 e 2008 degli stanziamenti iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base 3.2.3.30 «Interventi per Venezia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e 2.2.3.7 «Interventi per Venezia» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini del bilancio triennale 2006-2008.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Gli enti competenti sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito o con istituzioni finanziarie comunitarie, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato, a valere sulle risorse di cui al comma 1.
1. Sono abrogati:
a) la legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni;
b) la legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni;
c) la legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni;
d) la legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni;
e) il decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62;
f) il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206.